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NOVITA’/2: Riforma del lavoro: apprendistato, contratti a termine, licenziamenti e Aspi

Lo scorso 27 giugno il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro è stato approvato definitivamente dalla Camera: la riforma del lavoro è legge. In questo modo il Governo ha tentato di rinnovare il mercato del lavoro puntando prevalentemente sulla flessibilità. In caso di licenziamento economico nullo non è sempre obbligatorio il reintegro del lavoratore: è, infatti, il giudice che deciderà se risarcire il lavoratore fino ad un massimo di 24 mensilità.

 

Finalità della riforma
L’obiettivo del Governo è quello di realizzare un mercato del lavoro dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, di favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e che punti alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. In particolare l’obiettivo di quest’ultimo punto sarà raggiungibile poiché la normativa tenderà a offrire maggior priorità al lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto dominante”, quale forma comune di rapporto di lavoro.

 

Apprendistato
La riforma tende a valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. La durata minima del contratto è fissata in 6 mesi. Il limite massimo per il periodo di apprendistato professionalizzante può essere portato a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano. Le nuove norme sull’apprendistato decorreranno dalle assunzioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2013. La norma subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio di una parte dei lavoratori assunti in precedenza con il contratto di apprendistato. Il datore di lavoro può assumere apprendisti fino al raggiungimento del rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate.

 

Licenziamento

La rimodulazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è in effetti la principale novità del disegno di legge.

In sostanza, si introducono casi in cui il licenziamento illegittimo può essere sanzionato con un’indennità economica e non più con il reintegro.

  • Per i licenziamenti discriminatori resta tutto come prima: scatta sempre il reintegro, anche nelle PMI sotto i 15 dipendenti.
  • Per i licenziamenti economici (giustificato motivo oggettivo) il giudice può decidere un’indennità compresa fra 12 e 24 mensilità ma è necessaria prima una procedura di conciliazione obbligatoria, introdotta dalla riforma.
  • Per i licenziamenti disciplinari, in una limitata serie di casi il giudice può prevedere il risarcimento economico fra 12 e 24 mensilità invece del reintegro.

 

Contratto a termine
Il contratto a termine è stato interamente riformato. In tale ambito è cessato l’obbligo di indicare la causale nel caso si tratti del primo rapporto di lavoro a termine. La durata massima è stata fissata in 12 mesi e può essere prorogata solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. I termini per impugnare il contratto a termine passano da 60 a 120 giorni per l’impugnativa stragiudiziale mentre quella giudiziale deve essere proposta entro i successivi 120 giorni.

 

Contratto di inserimento
Il comma 14 dell’articolo 1 della Legge sul lavoro abroga interamente la disciplina del contratto di inserimento. Per le assunzioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni abrogate.

 

Partite IVA

Stop alle Partite IVA che mascherano contratti di lavoro subordinato, pur con l’effetto collaterale di appiattire tutta la casistica possibile, finendo per penalizzare i piccoli studi professionali e quegli stessi consulenti che optavano liberamente per questa soluzione contrattuale in virtù dei benefici economici e di flessibilità.

Da adesso si presumerà sempre e comunque il rapporto coordinato e continuativo piuttosto che autonomo e occasionale quando questo duri complessivamente più di sei mesi nell’arco dell’anno e quando da esso il lavoratore ricavi più del 75% dei corrispettivi.

Le nuove disposizioni scattano da subito per le collaborazioni in essere, mentre si applicano a partire da 12 mesi dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro per le nuove collaborazioni.

 

Co.co.pro

Particolare attenzione anche alle collaborazioni a progetto. Tutti i nuovi rapporti di co.co.pro. dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Viene introdotto un salario minimo, prendendo come riferimento i relativi contratti di lavoro e l’una tantum per chi perde il lavoro.

Le nuove regole si applicano ai progetti avviati dopo l’entrata in vigore della riforma

 

Lavoro intermittente

Previsto l’obbligo, in caso di lavoro intermittente, di una comunicazione amministrativa tramite fax o Pec in occasione di ogni chiamata del lavoratore.

 

Aspi
La riforma degli ammortizzatori sociali introduce l’Aspi, assicurazione per l’impiego, che di fatto diventa una sorta di ammortizzatore universale.

Restano la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mentre è destinata sparire la mobilità.

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