SAREMO NELLA TUA CITTA'

- PESARO 29 giugno
- CATANIA 29 maggio
- CAGLIARI 1 giugno
Vuoi realizzare il sogno e
APRIRE LA TUA AGENZIA?

La legge n. 129/2004 stabilisce che affiliati e affilianti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e comunicare
tempestivamente alla controparte ogni informazione necessaria o che viene richiesta.

 

In particolare, il contratto di franchising deve:

  • essere scritto, a pena di nullità.
  • indicare l’ambito di esclusiva territoriale e la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato.
  • illustrare i servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento, formazione.
  • chiarire l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere.
  • specificare le modalità di calcolo e di pagamento delle eventuali royalties (le percentuali che l’affiliante chiede all’affiliato in quota fissa o variabile in base al giro d’affari) e se vi è un eventuale incasso minimo che l’affiliato debba realizzare.
  • indicare le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto medesimo.
  • se è a tempo determinato, deve avere una durata di almeno tre anni.

 

Il contratto di franchising può:

  • essere annullato se una delle parti fornisce false informazioni, con conseguente possibile richiesta di risarcimento del danno.
  • contenere una clausola che in caso di controversie imponga alle parti, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, un tentativo di
    conciliazione presso la Camera di Commercio dove ha sede l’affiliato

 

Un aspetto importante è l’obbligo del franchisor di consegnare all’affiliato 30 giorni prima della sottoscrizione copia del contratto e alcuni allegati con i principali dati: ragione e capitale sociale, marchi utilizzati nel sistema, lista degli affiliati e dei punti vendita diretti, la variazione annuale delle affiliazioni e l’ubicazione, descrizione eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali subiti e, a richiesta, il bilancio degli ultimi tre anni.

 

Da parte sua, l’affiliato non può trasferire la sede indicata nel contratto senza il consenso dell’affiliante e anche dopo lo scioglimento del contratto si impegna a osservare la massima riservatezza sull’attività oggetto di affiliazione commerciale.

 

La legge n. 129/2004 stabilisce regole certe per la diffusione del contratto in franchising e stabilisce quali elementi essenziali la corretta comunicazione tra affiliante e affiliato, la veridicità delle informazioni fornite, la puntuale specifica scritta delle condizioni contrattuali e la definizione del know-how.

Franchising Storia I vantaggi Franchisor Turismo e franchising FAQ Normativa Glossario

1) Agenzia in franchising
Con questa formula potrai contare su moltissimi vantaggi che l'esperienza trentennale del team di Pinguino ti metterà a disposizione. Elementi fondamentali saranno: autonomia e libertà d'azione sempre sostenuto dal know-how e dall'assistenza del Network.Vantaggi del
FRANCHISING
2) Gestire un'agenzia
In alternativa al franchising con questa soluzione potrai gestire un'agenzia di viaggi e affidarti ad un team di esperti che seguirà le procedure amministrative e contabili, utilizzando la licenza della casa madre. Vantaggi della
GESTIONE
Codice antispam (copia il codice nel campo a fianco)
Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03)

Grazie per il tuo messaggio
verrai al più presto ricontattato.
Si è verificato un errore nell'invio
del tuo messaggio. Riprova più tardi.
Codice captcha errato
riprova una seconda volta
Capitale Sociale euro 60.000 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Padova: 04430590283
Numero R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Padova: 389208

Marketing Informatico: Web Marketing & E-Commerce

Holding Vacanze s.r.l.
Sede legale: Via G.Savelli, 780 - 35129 Padova
Sede operativa: Viale B.Buozzi, 1 - 61121 Pesaro
Tel: +39 0721 33274 | Fax: +39 0721 371288 | info@pinguinoviaggi.net