La legge n. 129/2004 stabilisce che affiliati e affilianti devono tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e comunicare
tempestivamente alla controparte ogni informazione necessaria o che viene richiesta.

 

In particolare, il contratto di franchising deve:

  • essere scritto, a pena di nullità.
  • indicare l’ambito di esclusiva territoriale e la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato.
  • illustrare i servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento, formazione.
  • chiarire l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere.
  • specificare le modalità di calcolo e di pagamento delle eventuali royalties (le percentuali che l’affiliante chiede all’affiliato in quota fissa o variabile in base al giro d’affari) e se vi è un eventuale incasso minimo che l’affiliato debba realizzare.
  • indicare le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto medesimo.
  • se è a tempo determinato, deve avere una durata di almeno tre anni.

 

Il contratto di franchising può:

  • essere annullato se una delle parti fornisce false informazioni, con conseguente possibile richiesta di risarcimento del danno.
  • contenere una clausola che in caso di controversie imponga alle parti, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, un tentativo di
    conciliazione presso la Camera di Commercio dove ha sede l’affiliato

 

Un aspetto importante è l’obbligo del franchisor di consegnare all’affiliato 30 giorni prima della sottoscrizione copia del contratto e alcuni allegati con i principali dati: ragione e capitale sociale, marchi utilizzati nel sistema, lista degli affiliati e dei punti vendita diretti, la variazione annuale delle affiliazioni e l’ubicazione, descrizione eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali subiti e, a richiesta, il bilancio degli ultimi tre anni.

 

Da parte sua, l’affiliato non può trasferire la sede indicata nel contratto senza il consenso dell’affiliante e anche dopo lo scioglimento del contratto si impegna a osservare la massima riservatezza sull’attività oggetto di affiliazione commerciale.

 

La legge n. 129/2004 stabilisce regole certe per la diffusione del contratto in franchising e stabilisce quali elementi essenziali la corretta comunicazione tra affiliante e affiliato, la veridicità delle informazioni fornite, la puntuale specifica scritta delle condizioni contrattuali e la definizione del know-how.

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